interpello Supplenze brevi nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, di posto comune e di sostegno che si dovessero rendere disponibili nel corso dell’anno scolastico.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Vista l’O.M.27/2026;
Visto il CCNL scuola vigente;
Verificato l’esaurimento della graduatoria di istituto, anche delle scuole viciniori,
PUBBLICA IL PRESENTE INTERPELLO
per il conferimento di incarichi aventi le seguenti caratteristiche: Supplenze brevi nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, di posto comune e di sostegno che si dovessero rendere disponibili nel corso dell’anno scolastico. Le candidature relative al presente avviso vengono accettate secondo le seguenti modalità e termine di riscontro: Esclusivamente tramite form online entro il 22/10/2026 al seguente link: https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/VRME0059/52be8e82-b969-46b1-8b5d-1c1db446f3d9
Si riportano ulteriori note aggiuntive utili al candidato: La nomina sarà conferita con il seguente ordine di priorità. In caso di nomina su posto di sostegno: 1. Docenti in possesso della specializzazione sul sostegno per la scuola primaria 2. Docenti in possesso della specializzazione sul sostegno per altro ordine/grado di scuola 3. Criteri successivi come per posto comune. In caso di nomina su posto comune: 1. Laurea in Scienze della Formazione 2. Diploma di Istituto magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 3. titoli necessari per l’iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (iscrizione al terzo, quarto o quinto anno del corso di laurea in Scienze della formazione, avendo già conseguito almeno 150 CFU) 4. Laurea magistrale in Scienze pedagogiche 5. Laurea triennale in Scienze dell’educazione 6. Laurea in Psicologia 7. Altre tipologie di Laurea. Le candidature saranno valutate sulla base del punteggio finale del titolo. A parità di titolo e di punteggio finale, la supplenza sarà conferita all’aspirante minore in età. Una volta ricevute e valutate le candidature, verrà dato riscontro telefonico al momento della disponibilità della supplenza al candidato che verrà convocato per la presa di servizio. Il mancato riscontro telefonico equivarrà a rinuncia.
Si ricordano le sanzioni di cui all’art 15 dell’OM 27/2026: Articolo 15 (Effetti del mancato perfezionamento e abbandono del servizio) 1. La stipula del contratto di lavoro costituisce condizione necessaria per la presa di servizio. In caso di assegnazione dell’incarico di supplenza da GAE e GPS: a) la rinuncia, prevista all’articolo 12 comma 11, all’assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 6, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto nonché sulla base della procedura di cui all’articolo 14, comma 22, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie; b) l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 6, lettere a), b) e c), per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie. 2. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 3, in caso di assegnazione dell’incarico di supplenza sulla base delle graduatorie di istituto: a) la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma, in questi ultimi casi anche a titolo di completamento, su posto comune comporta, esclusivamente per gli aspiranti docenti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. Analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma, in questi ultimi casi anche a titolo di completamento, per posto di sostegno comporta, esclusivamente per gli aspiranti docenti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione; la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita; b) l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 6, lettere a), b) e c), per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime. 3. Il personale in servizio su una supplenza di cui all’articolo 2, comma 6, lettera c), ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 6, lettere a) e b). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito. 4. I soggetti che siano incorsi nelle situazioni di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b), e) e f) sono depennati dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d’istituto. I soggetti che siano incorsi nelle situazioni di cui all’articolo 6, comma 2, lettera c) e d) sono esclusi dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d’istituto unicamente con riferimento alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio. Conseguentemente all’adozione dei suddetti provvedimenti, si provvede alla risoluzione del contratto di lavoro eventualmente stipulato, dichiarando il servizio prestato non valido ai fini giuridici.
La Dirigente Scolastica
Antonella Berra
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

